detrazioni fiscali

Detrazione fiscale del 50%

L'agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Consiste in una detrazione dall'IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, comprensivo di Iva.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121 del Dl 34/2020; Dl 11/2023), i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto "sconto in fattura") e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta
  • per la cessione di un credito d'imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.

Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo; al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un'ulteriore cessione.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito d'imposta.

Tuttavia, il divieto non si applica alle spese agevolabili con il "superbonus" (articolo 119, Dl 34/2020) se, prima dell'entrata in vigore della norma restrittiva:

  • risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
  • risultano adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata la CILA, in caso di interventi effettuati dai condomìni
  • risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.